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Norme e criteri Rampe per Disabili

Normativa e Criteri Rampe per Disabili

Secondo la normativa (legge 13/89, decreto 236/89) la rampa per disabili con l’accesso tramite supporto umano o meccanico è obbligatoria per dislivelli pari o superiori a 2,5 cm. Fino a tale altezza un gradino è considerato superabile semplicemente con una maggiore spinta della carrozzina.
Le rampe per disabili tra l’edilizia leggera Il testo unico sull’edilizia (art. 6 comma b) prevede l’attuazione di interventi mirati all’eliminazione di barriere architettoniche tra le attività di edilizia libera, cioè esente da permessi o comunicazioni.
L’unico vincolo in merito è la costruzione di ascensori o manufatti esterni che alterino la configurazione dell’edificio.
Il Decreto Legislativo 126/2016 (SCIA2) prevede ulteriori sgravi di carattere burocratico per opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, facendo confluire queste ultime tra l’edilizia leggera.
In pratica viene consentita la libera realizzazione di rampe per disabili, anche se alcuni vincoli paesaggistici o relativi alle costruzioni in calcestruzzo comunque richiedono documentazioni come la SCIA o la CILA, inoltre è da considerare che i comuni hanno piena facoltà di imporre ulteriori limitazioni.

Criteri e misure della rampa per disabili

Le rampe per disabili sono a loro volta regolate da alcuni criteri imprescindibili, mirati all’ottimizzazione del percorso costituito da una pendenza sostenibile, sia in salita che in discesa e dalla larghezza.
Le caratteristiche della rampa per disabili devono rispettare i seguenti parametri:
♦ il dislivello massimo neutralizzabile tramite una rampa deve essere contenuto in 3,20 m;
♦ la larghezza minima deve essere di 0.90 m se prevista per una carrozzina, 1,50 m qualora la stessa preveda l’incrocio di due carrozzine in senso di marcia inverso;
♦ un pianerottolo orizzontale ogni 10 m di percorso oppure in presenza di porte per accesso agli interni. Ogni pianerottolo deve misurare 1,5 x 1,5 m oppure 1,4 m x 1,7 m, tenendo conto dell’ingombro di eventuali porte;
♦ qualora la rampa fosse protetta da ringhiera o da parapetto non pieno, la rampa deve essere dotata di un cordolo di almeno 10 cm posto lateralmente in basso;
♦ la pendenza massima della rampa per disabili consigliata è dal 4% al 6% non deve superare l’8% perché spesso possono essere percorse solamente con un accompagnatore.

 

Schema accessibilità pendenze della rampa per disabili

 

La lunghezza del percorso delle rampe per disabili

La lunghezza di una rampa dipende dal dislivello che questa deve superare, per motivi legati alla pendenza deve essere tale da non procurare sforzi eccessivi in salita ed evitare un’accelerazione inopportuna in discesa. In definitiva più lunga è la rampa, minore è la pendenza, più agevole il percorso sia in salita che in discesa.
Un dislivello dell’8% vuol dire che per superare un dislivello di 8 cm occorre la realizzazione di una rampa lunga 1 metro; un dislivello di 80 cm richiede un percorso di 10 m (oltre ad eventuali pianerottoli e/o curve).
In caso di adeguamento a strutture preesistenti sono ammesse rampe fino al 10% di pendenza con tratti (max 3 m) di pendenza massima fino al 12%.
Infine per brevi percorsi pedonali a livello stradale o di raccordo tra questi e il livello della strada o in prossimità di passi carrabili, sono consentiti dislivelli di 15 cm e relative rampe con pendenza al 15%.

Ulteriori accorgimenti obbligatori nell’allestimento della rampa per disabili consistono in:
• pavimentazione antisdrucciolevole (alto coefficiente di rugosità);
• parapetto dell’altezza di almeno 1 m e con fessure longitudinali minori di 10 cm;
• sui lati della rampa devono essere impiantati dei corrimano all’altezza compresa tra 90 e 100 cm;
• all’inizio e alla fine della rampa devono essere apposti segnali a bande di materiale differente, tattilmente identificabili dai non vedenti.

Esempio rampa dislivello 90 Cm